The paper examines the problem of loan completion in the so-called contractus mohatrae, starting from the apparent divergence between the solutions preserved in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 quaest.) and D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 ad ed.). It focuses on the interpretations developed by Byzantine jurists in the decades immediately following the implementation of the Digest. Particular attention is devoted to the thought of Stephanus, who, while adopting a cautious position – neither affirming nor denying the concordance between Africanus and Ulpian – makes a notable contribution to the hermeneutic process through which Byzantine jurists aimed to reconcile the contradiction arising from the Digest.

L’articolo, prendendo le mosse dall’apparente divergenza tra le soluzioni conservate in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 quaest.) e D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 ad ed.), esamina il problema del perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae, con specifico riguardo alle interpretazioni dei giuristi bizantini che operarono nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Digesto. Particolare attenzione è dedicata alla riflessione di Stefano, il quale, pur adottando una posizione cauta – non giunse, infatti, né a sostenere la concordanza tra Africano e Ulpiano né a negarla –, fornisce un contributo significativo nel percorso ermeneutico intrapreso dai giuristi bizantini al fine di armonizzare la contraddizione che emergeva dal Digesto.

Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze “apparenti” ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano.

Alice Cherchi
2026-01-01

Abstract

The paper examines the problem of loan completion in the so-called contractus mohatrae, starting from the apparent divergence between the solutions preserved in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 quaest.) and D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 ad ed.). It focuses on the interpretations developed by Byzantine jurists in the decades immediately following the implementation of the Digest. Particular attention is devoted to the thought of Stephanus, who, while adopting a cautious position – neither affirming nor denying the concordance between Africanus and Ulpian – makes a notable contribution to the hermeneutic process through which Byzantine jurists aimed to reconcile the contradiction arising from the Digest.
2026
L’articolo, prendendo le mosse dall’apparente divergenza tra le soluzioni conservate in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 quaest.) e D. 12.1.11 pr. (Ulp. 26 ad ed.), esamina il problema del perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae, con specifico riguardo alle interpretazioni dei giuristi bizantini che operarono nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore del Digesto. Particolare attenzione è dedicata alla riflessione di Stefano, il quale, pur adottando una posizione cauta – non giunse, infatti, né a sostenere la concordanza tra Africano e Ulpiano né a negarla –, fornisce un contributo significativo nel percorso ermeneutico intrapreso dai giuristi bizantini al fine di armonizzare la contraddizione che emergeva dal Digesto.
loan completion; contractus mohatrae; divergences in the Digest; Byzantine jurists; Stephanus
perfezionamento del mutuo; contractus mohatrae; divergenze nel Digesto; giuristi bizantini; Stefano
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/493965
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