Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può, quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell’atto ma ha l’obbligo di compiere l’attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, quanto l’attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione. La responsabilità del notaio rimane esclusa solamente nel caso in cui sia stato espressamente esonerato, per concorde volontà delle parti dal compimento delle visure catastali e ipotecarie, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo parte integrante del negozio, a condizione, peraltro, che la stessa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell'atto addotte dalle parti medesime.
Sulla natura contrattuale della responsabilità notarile per omessi accertamenti
Cicero C
2026-01-01
Abstract
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può, quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell’atto ma ha l’obbligo di compiere l’attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, quanto l’attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione. La responsabilità del notaio rimane esclusa solamente nel caso in cui sia stato espressamente esonerato, per concorde volontà delle parti dal compimento delle visure catastali e ipotecarie, in quanto detta clausola non può essere considerata meramente di stile essendo parte integrante del negozio, a condizione, peraltro, che la stessa appaia giustificata da esigenze concrete delle parti, come nel caso della sussistenza di ragioni di urgenza di stipula dell'atto addotte dalle parti medesime.| File | Dimensione | Formato | |
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CICERO, nota a CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 31 maggio 2026, n. 17147.pdf
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