Esaminata la sentenza e gli orientamenti in materia, l’autore evidenzia i numerosi profili problematici che ruotano attorno al ius se poenitendi riconosciuto al cliente dall’art. 2237, comma 1 c.c. Pur concordando sull’inapplicabilità dell’art. 1725, comma 1 c.c. in ragione, ma non solo, del fatto che l’ordinamento ha dedicato al recesso del cliente un’apposita disposizione, osserva che la disciplina sembra tuttavia sotto alcuni profili non essere totalmente esaustiva, così che alcuni vuoti e dubbi interpretativi potrebbero forse essere proficuamente colmati mediante l’applicazione in via analogica delle norme dettate per la revoca del mandato. Esamina inoltre il problema della natura derogabile o inderogabile della norma sul recesso del cliente alla luce della ratio della medesima, precisando preliminarmente che i cosiddetti patti di “esclusione” del diritto di recesso del cliente, qualora ritenuti ammissibili, non avrebbero comunque efficacia assoluta ma solo relativa, non impedendo che il recesso dia luogo allo scioglimento del contratto e comportando solo il sorgere di un’obbligazione risarcitoria a carico del cliente. Esplora, ancora, le questioni legate all’applicabilità della disciplina consumeristica al contratto d’opera intellettuale, esaminando in termini problematici i confini della nozione di consumatore. Ciò premesso, propone una ricostruzione articolata della norma in esame, nella quale la derogabilità costituisce la regola, ma incontra dei limiti in alcuni ambiti nei quali entrano in gioco diritti indisponibili di rango costituzionale e segnatamente il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 cost.) e il diritto alla salute (art. 32 cost.), con conseguente nullità dei patti che escludono o limitano il diritto di recesso del cliente nei contratti conclusi con un medico o con un avvocato per l’assistenza giudiziale o stragiudiziale. Precisa, infine, che la deroga dovrebbe emergere dal regolamento negoziale in termini assai netti e chiari e che non può essere desunta automaticamente dalla sola previsione di un termine di durata, neppure se unita alla pattuizione del rinnovo automatico alla scadenza in mancanza di disdetta e alla determinazione forfetaria del compenso.

Questioni aperte in tema di ius se poenitendi del cliente nel contratto d’opera intellettuale. Applicabilità della disciplina in materia di revoca del mandato, derogabilità della norma di cui all’art. 2237, comma 1 c.c., presupposti e limiti.

Bandiera, Franco Maurizio
2026-01-01

Abstract

Esaminata la sentenza e gli orientamenti in materia, l’autore evidenzia i numerosi profili problematici che ruotano attorno al ius se poenitendi riconosciuto al cliente dall’art. 2237, comma 1 c.c. Pur concordando sull’inapplicabilità dell’art. 1725, comma 1 c.c. in ragione, ma non solo, del fatto che l’ordinamento ha dedicato al recesso del cliente un’apposita disposizione, osserva che la disciplina sembra tuttavia sotto alcuni profili non essere totalmente esaustiva, così che alcuni vuoti e dubbi interpretativi potrebbero forse essere proficuamente colmati mediante l’applicazione in via analogica delle norme dettate per la revoca del mandato. Esamina inoltre il problema della natura derogabile o inderogabile della norma sul recesso del cliente alla luce della ratio della medesima, precisando preliminarmente che i cosiddetti patti di “esclusione” del diritto di recesso del cliente, qualora ritenuti ammissibili, non avrebbero comunque efficacia assoluta ma solo relativa, non impedendo che il recesso dia luogo allo scioglimento del contratto e comportando solo il sorgere di un’obbligazione risarcitoria a carico del cliente. Esplora, ancora, le questioni legate all’applicabilità della disciplina consumeristica al contratto d’opera intellettuale, esaminando in termini problematici i confini della nozione di consumatore. Ciò premesso, propone una ricostruzione articolata della norma in esame, nella quale la derogabilità costituisce la regola, ma incontra dei limiti in alcuni ambiti nei quali entrano in gioco diritti indisponibili di rango costituzionale e segnatamente il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 cost.) e il diritto alla salute (art. 32 cost.), con conseguente nullità dei patti che escludono o limitano il diritto di recesso del cliente nei contratti conclusi con un medico o con un avvocato per l’assistenza giudiziale o stragiudiziale. Precisa, infine, che la deroga dovrebbe emergere dal regolamento negoziale in termini assai netti e chiari e che non può essere desunta automaticamente dalla sola previsione di un termine di durata, neppure se unita alla pattuizione del rinnovo automatico alla scadenza in mancanza di disdetta e alla determinazione forfetaria del compenso.
2026
Recesso cliente opera intellettuale mandato
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
4_Bandiera.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: versione editoriale (VoR)
Dimensione 509.19 kB
Formato Adobe PDF
509.19 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I metadati presenti in IRIS UNICA sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono protetti da diritto d'autore, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11584/494785
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
  • OpenAlex ND
social impact