L’esercizio del diritto di critica, di origine giurisprudenziale, è legittimo quando il lavoratore ottempera ai vincoli di continenza sostanziale (verità dei fatti) e di continenza formale (uso di toni pacati e civili), all’obbligo di fedeltà al datore di lavoro (art. 2105 c.c.) e al dovere di leale collaborazione (art. 2094 c.c.). La giurisprudenza prevalente interpreta tali limiti, nei quali si concretizzano i principi giurisprudenziali e le norme legislative sottintesi all’espressione del dissenso, in m maniera rigida, rifacendosi alla concezione fiduciaria e personalistica del rapporto di lavoro. Sulla base delle perplessità destate da tale orientamento e del parallelo con la valutazione giurisprudenziale delle modalità di esercizio del diritto di critica sindacale, della satira e, se fossero trasposti nel diritto italiano, del droit d’expression del lavoratore e del whistleblowing, l’Autrice “sposa” una “lettura” giurisprudenziale più tenue, che tiene in maggiore considerazione la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore.

Il diritto di critica del lavoratore

Dessì, Ombretta
2013-01-01

Abstract

L’esercizio del diritto di critica, di origine giurisprudenziale, è legittimo quando il lavoratore ottempera ai vincoli di continenza sostanziale (verità dei fatti) e di continenza formale (uso di toni pacati e civili), all’obbligo di fedeltà al datore di lavoro (art. 2105 c.c.) e al dovere di leale collaborazione (art. 2094 c.c.). La giurisprudenza prevalente interpreta tali limiti, nei quali si concretizzano i principi giurisprudenziali e le norme legislative sottintesi all’espressione del dissenso, in m maniera rigida, rifacendosi alla concezione fiduciaria e personalistica del rapporto di lavoro. Sulla base delle perplessità destate da tale orientamento e del parallelo con la valutazione giurisprudenziale delle modalità di esercizio del diritto di critica sindacale, della satira e, se fossero trasposti nel diritto italiano, del droit d’expression del lavoratore e del whistleblowing, l’Autrice “sposa” una “lettura” giurisprudenziale più tenue, che tiene in maggiore considerazione la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore.
2013
Diritto di critica del lavoratore; libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro; art. 1 Stat. lav.
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