Il tema del riconoscimento degli status personali e familiari acquisiti all’estero, ivi compresi i matrimoni same-sex , sta assumendo rilevanza sempre crescente nel diritto internazionale privato, specialmente per il fatto che è strettamente collegato alla protezione di valori fondamentali espressi dalla Convenzione europea dei diritti umani e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il presente scritto esa - mina le differenti tecniche internazionalprivatistiche idonee a realizzare la continuità transnazionale di tali status e sulla base di tale premessa commenta una recente decisione del Tribunale di Grosseto, che per la prima volta in Italia ha ordinato l’iscrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso nei registri dello stato civile, richiamando gli articoli 27, 28 e 65 della legge n. 218/1995. Lo scritto assume che queste disposizioni non sono applicabili alla trascrizione delle unioni omosessuali e conclude che tali unioni debbono essere qualificate, secondo l’interpretazione data dalla Corte costituzionale, come situazioni giuridiche distinte dal matrimonio. Pertanto, esse risultano soggette alla legge richiamata dall’art. 24 della legge n. 218/1995, riguardante i diritti della personalità, anche se tale previsione non è idonea ad assicurare la piena realizzazione dei valori fondamentali che richiedono il riconoscimento delle situazioni giuridiche validamente create all’estero nel rispetto delle legittime aspettative dei sog - getti interessati.

La trascrizione dei matrimoni same-sex conclusi all'estero nel recente provvedimento del Tribunale di Grosseto

BIAGIONI, GIACOMO
2014-01-01

Abstract

Il tema del riconoscimento degli status personali e familiari acquisiti all’estero, ivi compresi i matrimoni same-sex , sta assumendo rilevanza sempre crescente nel diritto internazionale privato, specialmente per il fatto che è strettamente collegato alla protezione di valori fondamentali espressi dalla Convenzione europea dei diritti umani e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il presente scritto esa - mina le differenti tecniche internazionalprivatistiche idonee a realizzare la continuità transnazionale di tali status e sulla base di tale premessa commenta una recente decisione del Tribunale di Grosseto, che per la prima volta in Italia ha ordinato l’iscrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso nei registri dello stato civile, richiamando gli articoli 27, 28 e 65 della legge n. 218/1995. Lo scritto assume che queste disposizioni non sono applicabili alla trascrizione delle unioni omosessuali e conclude che tali unioni debbono essere qualificate, secondo l’interpretazione data dalla Corte costituzionale, come situazioni giuridiche distinte dal matrimonio. Pertanto, esse risultano soggette alla legge richiamata dall’art. 24 della legge n. 218/1995, riguardante i diritti della personalità, anche se tale previsione non è idonea ad assicurare la piena realizzazione dei valori fondamentali che richiedono il riconoscimento delle situazioni giuridiche validamente create all’estero nel rispetto delle legittime aspettative dei sog - getti interessati.
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