Ai fini di una precisazione dell’elemento soggettivo richiesto per la repressione dell’omicidio, non sufficiente rilievo si è finora dato al rapporto che sembra intercorrere nelle fonti tra l’animus occidendi e il mezzo lesivo utilizzato. Ciò sembra discendere dal fatto che le due fattispecie represse ex lege Cornelia de sicariis fossero l'una un reato di danno (l’hominem occidere), l'altra di pericolo (l’ambulare cum telo), raffigurabili tuttavia anche in un rapporto nel quale l'una rappresenta la lesione compiuta e realizzata del bene giuridico-vita solo (eventualmente) programmata e (potenzialmente) messa in pericolo con l'altra. Poiché entrambe le fattispecie debbono considerarsi dolose e poiché deve pertanto logicamente presupporsi l'identità dei mezzi esecutivi della condotta compiutamente lesiva e di quella di messa in pericolo, si comprende perché il rapporto omicidio – uso di arma propria (telum o ferrum) possa essere divenuto “topico” nell’argomentazione giuridica al fine di addivenire, caso per caso, ad una soluzione sulla volontarietà punibile e sulla involontarietà non punibile ex lege Cornelia. L’analisi della casistica, a partire dal principato di Adriano e fino a Diocleziano, induce a vedere, sulla linea di sviluppo ora indicata, l’ampliamento dell’area dell’elemento soggettivo richiesto per la punibilità dell’omicidio dal dolo intenzionale e diretto, previsto originariamente dalla lex publica, al dolo d’impeto, alla preterintenzione, fino al casus-culpa, per mezzo della creazione di nuovi crimina extra ordinem.

Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell’homicidium in diritto romano classico

BOTTA, FABIO
2014-01-01

Abstract

Ai fini di una precisazione dell’elemento soggettivo richiesto per la repressione dell’omicidio, non sufficiente rilievo si è finora dato al rapporto che sembra intercorrere nelle fonti tra l’animus occidendi e il mezzo lesivo utilizzato. Ciò sembra discendere dal fatto che le due fattispecie represse ex lege Cornelia de sicariis fossero l'una un reato di danno (l’hominem occidere), l'altra di pericolo (l’ambulare cum telo), raffigurabili tuttavia anche in un rapporto nel quale l'una rappresenta la lesione compiuta e realizzata del bene giuridico-vita solo (eventualmente) programmata e (potenzialmente) messa in pericolo con l'altra. Poiché entrambe le fattispecie debbono considerarsi dolose e poiché deve pertanto logicamente presupporsi l'identità dei mezzi esecutivi della condotta compiutamente lesiva e di quella di messa in pericolo, si comprende perché il rapporto omicidio – uso di arma propria (telum o ferrum) possa essere divenuto “topico” nell’argomentazione giuridica al fine di addivenire, caso per caso, ad una soluzione sulla volontarietà punibile e sulla involontarietà non punibile ex lege Cornelia. L’analisi della casistica, a partire dal principato di Adriano e fino a Diocleziano, induce a vedere, sulla linea di sviluppo ora indicata, l’ampliamento dell’area dell’elemento soggettivo richiesto per la punibilità dell’omicidio dal dolo intenzionale e diretto, previsto originariamente dalla lex publica, al dolo d’impeto, alla preterintenzione, fino al casus-culpa, per mezzo della creazione di nuovi crimina extra ordinem.
2014
Al objeto de precisar el elemento subjetivo requerido para la represión del homicidio, no se le ha dado la suficiente relevancia hasta ahora a la relación que parece existir en las fuentes entre el animus occidendi y el medio lesivo utilizado. Esto puede resultar del hecho de que los dos casos reprimidos por la lex Cornelia de sicariis fuesen uno un delito de daño (l’hominem occidere), el otro de peligro (l’ambulare cum telo), reconocidos sin embargo en una relación en la que uno representa la lesión inflingida y realizada al bien jurídico-vida solo (eventualmente) programado y (potencialmente) puesto en peligro con el otro. Ya que ambos deben considerarse dolosos y puesto que por lo tanto debe presuponerse lógicamente la identidad de los medios ejecutivos de la conducta totalmente lesiva y de la peligrosa, se entiende cómo la relación homicidio –uso de arma propia (telum o ferrum) pueda haberse convertido en un “tópico” en la argumentación jurídica con el fin de llegar, caso por caso, a una solución sobre la voluntariedad punible y sobre la involuntariedad no punible ex lege Cornelia. El análisis de la casuística, desde el principado de Adriano hasta Diocleciano, nos lleva a ver, sobre la linea de investigación hasta ahora señalada, la amplitud del ámbito del elemento subjetivo exigido para la condena del homicidio desde el dolo intencional y directo, previsto originariamente por la lex publica, al dolo de ímpetu, a la involuntariedad, hasta el casus-culpa, por medio de la creación de nuevos crimina extra ordinem.
Omicidio, dolo, casus
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