In ipotesi di dichiarazione di fallimento ex art. 173 l. fall., quando sia promosso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la formale conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di un'iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, richiesta dall'art. 15 l., comma 4, fall. Sussiste pertanto unitarietà tra le due decisioni e complementarietà delle questioni trattate e, quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte. In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa. Il controllo del Tribunale sull'ammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 162 e 163 l. fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito. Gli atti di frode del debitore ammesso al concordato preventivo rilevano, ai sensi dell'art. 173, comma 1, l. fall., solo se accertati dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperti in quanto prima ignorati dagli organi della procedura o dai creditori e, di conseguenza, tali da ledere il diritto dei creditori al consenso informato.

L'interpretazione dell'art. 173 della legge fallimentare al vaglio delle Sezioni Unite

SARDU, GIANLUIGI
2012-01-01

Abstract

In ipotesi di dichiarazione di fallimento ex art. 173 l. fall., quando sia promosso il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la formale conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di un'iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, richiesta dall'art. 15 l., comma 4, fall. Sussiste pertanto unitarietà tra le due decisioni e complementarietà delle questioni trattate e, quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte. In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa. Il controllo del Tribunale sull'ammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 162 e 163 l. fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito. Gli atti di frode del debitore ammesso al concordato preventivo rilevano, ai sensi dell'art. 173, comma 1, l. fall., solo se accertati dal commissario giudiziale e quindi dallo stesso scoperti in quanto prima ignorati dagli organi della procedura o dai creditori e, di conseguenza, tali da ledere il diritto dei creditori al consenso informato.
2012
fallimento; revoca dell'ammissione al concordato preventivo; frode ai creditori; concordato preventivo con cessione dei beni; ammissibilità della proposta di concordato preventivo
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