Con il termine danno da vacanza rovinata, si è soliti indicare il transuente stato di turbamento e disagio sopportato dal turista a causa del mancato o diminuito godimento di un periodo di vacanza determinato dall’inadempimento del tour operator o dell’agente di viaggi. Si tratta sostanzialmente di un pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo . Nonostante la mancata previsione espressa di un risarcimento del danno da vacanza rovinata, il legislatore, ha preso atto che il turista, quale singolo fruitore del servizio, veniva spesso a trovarsi in una posizione debole rispetto all’operatore economico la cui attività è preordinata alla predisposizione del servizio richiesto. Ciò ha fatto sì che, nel nostro ordinamento, il contratto di viaggio “tutto compreso” ricevesse una concreta regolamentazione in sede di elaborazione del Codice del Consumo , emanato con d.lgs. n. 206/2005, all’interno del quale si rinviene apposita sezione volta proprio a disciplinare aspetti fondamentali del settore dei servizi turistici, prevedendo anche un riferimento esplicito al diritto al risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore.
Il "danno da vacanza rovinata" alla luce dell'evoluzione del danno non patrimoniale
RINALDO, MARIANNA
2010-01-01
Abstract
Con il termine danno da vacanza rovinata, si è soliti indicare il transuente stato di turbamento e disagio sopportato dal turista a causa del mancato o diminuito godimento di un periodo di vacanza determinato dall’inadempimento del tour operator o dell’agente di viaggi. Si tratta sostanzialmente di un pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo . Nonostante la mancata previsione espressa di un risarcimento del danno da vacanza rovinata, il legislatore, ha preso atto che il turista, quale singolo fruitore del servizio, veniva spesso a trovarsi in una posizione debole rispetto all’operatore economico la cui attività è preordinata alla predisposizione del servizio richiesto. Ciò ha fatto sì che, nel nostro ordinamento, il contratto di viaggio “tutto compreso” ricevesse una concreta regolamentazione in sede di elaborazione del Codice del Consumo , emanato con d.lgs. n. 206/2005, all’interno del quale si rinviene apposita sezione volta proprio a disciplinare aspetti fondamentali del settore dei servizi turistici, prevedendo anche un riferimento esplicito al diritto al risarcimento dei danni subiti dal viaggiatore.File | Dimensione | Formato | |
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