In a contract of agency, according to contractual good faith (art. 1375 e 1749 c.c.) the principal is obliged to accept favourable agent proposals. As a matter of fact, the systematic rejection of all these proposals as well as the rejection of a single favourable proposal represents a breach of this obligation. Therefore, a proposal is favourable when it is made by a solvent and reliable client and complies with the contractual conditions set by the principal who is also capable to execute it.

Nel contratto di agenzia, il preponente deve considerarsi obbligato, in base alla buona fede contrattuale (artt. 1375 e 1749 c.c.), a non rifiutare le proposte favorevoli che gli pervengono dall’agente. Costituisce dunque inadempimento di tale obbligazione non solo il c.d. «rifiuto sistematico», da parte del preponente, di tutte le offerte che l’agente gli trasmette, ma anche il rifiuto della singola proposta conveniente pervenutagli dall’agente medesimo. In tal senso, deve considerarsi conveniente la proposta rispettosa delle condizioni contrattuali stabilite dal preponente, proveniente da un cliente solvibile ed affidabile e che il preponente stesso è in grado di evadere.

Sull'obbligo del preponente di non rifiutare le proposte convenienti inoltrategli dall'agente

DORE, CARLO
2013-01-01

Abstract

In a contract of agency, according to contractual good faith (art. 1375 e 1749 c.c.) the principal is obliged to accept favourable agent proposals. As a matter of fact, the systematic rejection of all these proposals as well as the rejection of a single favourable proposal represents a breach of this obligation. Therefore, a proposal is favourable when it is made by a solvent and reliable client and complies with the contractual conditions set by the principal who is also capable to execute it.
2013
Nel contratto di agenzia, il preponente deve considerarsi obbligato, in base alla buona fede contrattuale (artt. 1375 e 1749 c.c.), a non rifiutare le proposte favorevoli che gli pervengono dall’agente. Costituisce dunque inadempimento di tale obbligazione non solo il c.d. «rifiuto sistematico», da parte del preponente, di tutte le offerte che l’agente gli trasmette, ma anche il rifiuto della singola proposta conveniente pervenutagli dall’agente medesimo. In tal senso, deve considerarsi conveniente la proposta rispettosa delle condizioni contrattuali stabilite dal preponente, proveniente da un cliente solvibile ed affidabile e che il preponente stesso è in grado di evadere.
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