Con la sentenza n. 232/2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’istituzione nel Meridione d’Italia delle “zone a burocrazia zero” da parte dell’art. 43 del decreto-legge n. 78/2010. Nell'articolo vengono sviluppate quattro diverse riflessioni: a) l’ammissibilità della differenziazione fra regioni per sottrazione di competenze amministrative e legislative determinata dalla chiamata in sussidiarietà; b) l’articolazione della competenza legislativa tra stato e regioni in materia di procedimenti amministrativi semplificati con riguardo alle attività produttive; c) le tecniche legislative di semplificazione amministrativa intraprese dal Governo; d) il seguito che le sentenze della Corte costituzionale hanno nell’attività legislativa del Parlamento.
Zone a burocrazia zero: quando il troppo stroppia
COINU, GIOVANNI
2012-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 232/2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’istituzione nel Meridione d’Italia delle “zone a burocrazia zero” da parte dell’art. 43 del decreto-legge n. 78/2010. Nell'articolo vengono sviluppate quattro diverse riflessioni: a) l’ammissibilità della differenziazione fra regioni per sottrazione di competenze amministrative e legislative determinata dalla chiamata in sussidiarietà; b) l’articolazione della competenza legislativa tra stato e regioni in materia di procedimenti amministrativi semplificati con riguardo alle attività produttive; c) le tecniche legislative di semplificazione amministrativa intraprese dal Governo; d) il seguito che le sentenze della Corte costituzionale hanno nell’attività legislativa del Parlamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.