Questo lavoro intende contribuire alla più generale riflessione sul danno derivante dall’inesercizio o dal ritardato esercizio dell’azione amministrativa. Sul tema il legislatore è intervenuto a più riprese (art. 2 bis l. 241/90, artt. 31, 32 e 117 c.p.a.) ed ha affermato la risarcibilità del c.d. danno da ritardo provvedimentale “mero”, sganciato cioè dal conseguimento (o dalla conseguibilità) del bene della vita/provvedimento richiesto. Si è così reciso, perlomeno sul piano teorico, il collegamento tra la tutela risarcitoria e gli esiti positivi (effettivi o possibili) del provvedimento intempestivo. La carica innovativa delle accennate disposizioni, che hanno assegnato al tempo valore di bene della vita autonomo, è stata però depotenziata dalla giurisprudenza amministrativa che continua ad ancorare alla spettanza del provvedimento la tutela risarcitoria del danno da ritardo. L’A. evidenzia le criticità che derivano dal mantenere in vita il giudizio prognostico sulla spettanza valutando la praticabilità di interpretazioni alternative, capaci di tutelare in maniera effettiva l’interesse procedimentale del privato alla definizione del rapporto amministrativo in tempi certi.

Silenzio inadempimento e danno da ritardo dopo il codice processuale amministrativo

PUDDU, STEFANIA
2013-01-01

Abstract

Questo lavoro intende contribuire alla più generale riflessione sul danno derivante dall’inesercizio o dal ritardato esercizio dell’azione amministrativa. Sul tema il legislatore è intervenuto a più riprese (art. 2 bis l. 241/90, artt. 31, 32 e 117 c.p.a.) ed ha affermato la risarcibilità del c.d. danno da ritardo provvedimentale “mero”, sganciato cioè dal conseguimento (o dalla conseguibilità) del bene della vita/provvedimento richiesto. Si è così reciso, perlomeno sul piano teorico, il collegamento tra la tutela risarcitoria e gli esiti positivi (effettivi o possibili) del provvedimento intempestivo. La carica innovativa delle accennate disposizioni, che hanno assegnato al tempo valore di bene della vita autonomo, è stata però depotenziata dalla giurisprudenza amministrativa che continua ad ancorare alla spettanza del provvedimento la tutela risarcitoria del danno da ritardo. L’A. evidenzia le criticità che derivano dal mantenere in vita il giudizio prognostico sulla spettanza valutando la praticabilità di interpretazioni alternative, capaci di tutelare in maniera effettiva l’interesse procedimentale del privato alla definizione del rapporto amministrativo in tempi certi.
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