L'Unione europea non ha una specifica competenza in materia d'istruzione scolastica. Tuttavia nell'articolo si mette in evidenza l’originalità dello strumento di coordinamento in materia di istruzione utilizzato dall’Unione europea. Gli Stati membri, assumendo impegni di tipo intergovernativo, trovano nelle sedi istituzionali comunitarie l’impulso di concertazione politica per il perseguimento dei propri fini che diventano anche, e principalmente, fini dell’Unione. Così facendo gli Stati, attraverso il Metodo di coordinamento aperto, consentono di fatto all’Unione di esercitare una competenza in materia di istruzione ulteriore rispetto a quella assegnatale dai Trattati. Nell’ambito di questa nuova forma di cooperazione, che non è prettamente intergovernativa, ma neanche comunitaria, gli Stati chiedono all’Unione di predisporre piattaforme politico-programmatiche che invitino gli Stati membri ad uniformare i propri sistemi scolastici nazionali e ad uniformare i criteri per l’attribuzione di crediti formativi, titoli e qualifiche. Al mancato rispetto dell’invito è però ricollegata l’erogazione di “sanzioni” comunitarie. È possibile ravvisare in questo strumento di azione un circolo vizioso, o forse virtuoso. Gli Stati chiedono concordemente che l’Unione europea persegua un obiettivo espressamente vietato dalla lettera dell’art. 149, commi 1 e 4, del Trattato consolidato: l’armonizzazione dei sistemi scolastici nazionali, sia per ciò che concerne le materie di insegnamento, sia per ciò che riguarda la stessa organizzazione scolastica o formativa
Le politiche comunitarie in materia di istruzione tra assenza di competenze e presenza di processi
COINU, GIOVANNI
2005-01-01
Abstract
L'Unione europea non ha una specifica competenza in materia d'istruzione scolastica. Tuttavia nell'articolo si mette in evidenza l’originalità dello strumento di coordinamento in materia di istruzione utilizzato dall’Unione europea. Gli Stati membri, assumendo impegni di tipo intergovernativo, trovano nelle sedi istituzionali comunitarie l’impulso di concertazione politica per il perseguimento dei propri fini che diventano anche, e principalmente, fini dell’Unione. Così facendo gli Stati, attraverso il Metodo di coordinamento aperto, consentono di fatto all’Unione di esercitare una competenza in materia di istruzione ulteriore rispetto a quella assegnatale dai Trattati. Nell’ambito di questa nuova forma di cooperazione, che non è prettamente intergovernativa, ma neanche comunitaria, gli Stati chiedono all’Unione di predisporre piattaforme politico-programmatiche che invitino gli Stati membri ad uniformare i propri sistemi scolastici nazionali e ad uniformare i criteri per l’attribuzione di crediti formativi, titoli e qualifiche. Al mancato rispetto dell’invito è però ricollegata l’erogazione di “sanzioni” comunitarie. È possibile ravvisare in questo strumento di azione un circolo vizioso, o forse virtuoso. Gli Stati chiedono concordemente che l’Unione europea persegua un obiettivo espressamente vietato dalla lettera dell’art. 149, commi 1 e 4, del Trattato consolidato: l’armonizzazione dei sistemi scolastici nazionali, sia per ciò che concerne le materie di insegnamento, sia per ciò che riguarda la stessa organizzazione scolastica o formativaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.