Lo scritto affronta il tema della tutela dell’acquirente di un immobile in caso di vizi e gravi difetti dell’opera che si manifestino a distanza di alcuni anni dalla costruzione e, comunque, dopo che è trascorso oltre un anno dalla consegna del bene. Attesa la brevità dei termini di decadenza e di prescrizione cui sono soggette le azioni redibitorie nella compravendita ed esclusa, dunque, la possibilità di invocare i rimedi predisposti per tale contratto, si richiamano le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, senza trascurare il riferimento alla disciplina di tutela degli acquirenti di immobili da costruire introdotta dal d.lgs. n. 122 del 2005. Si analizza, in particolare, l’orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo la natura extracontrattuale della responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c., consente all’acquirente di richiedere al venditore costruttore il risarcimento dei danni in caso di “gravi difetti” dell’immobile, registrando il progressivo allargamento che la nozione di “gravi difetti” ha assunto nell’interpretazione e nelle applicazioni pratiche della norma.
Sulla responsabilità del venditore-costruttore per "gravi difetti" dell'immobile ex art. 1669 c.c
PISU, ALESSANDRA
2008-01-01
Abstract
Lo scritto affronta il tema della tutela dell’acquirente di un immobile in caso di vizi e gravi difetti dell’opera che si manifestino a distanza di alcuni anni dalla costruzione e, comunque, dopo che è trascorso oltre un anno dalla consegna del bene. Attesa la brevità dei termini di decadenza e di prescrizione cui sono soggette le azioni redibitorie nella compravendita ed esclusa, dunque, la possibilità di invocare i rimedi predisposti per tale contratto, si richiamano le soluzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, senza trascurare il riferimento alla disciplina di tutela degli acquirenti di immobili da costruire introdotta dal d.lgs. n. 122 del 2005. Si analizza, in particolare, l’orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo la natura extracontrattuale della responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c., consente all’acquirente di richiedere al venditore costruttore il risarcimento dei danni in caso di “gravi difetti” dell’immobile, registrando il progressivo allargamento che la nozione di “gravi difetti” ha assunto nell’interpretazione e nelle applicazioni pratiche della norma.File | Dimensione | Formato | |
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