Muovendo dall’ordinanza n. 1801/2014 del TAR Campania Napoli, il presente articolo affronta il problema dell’applicazione retroattiva della sospensione dalla carica elettiva ex art. 11 della c.d. legge Severino. Mediante l’analisi dei principi e diritti costituzionali in gioco - il principio di retroattività, del tempus regit actum, il diritto all’elettorato passivo ex artt. 51 e 54 Cost., la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co.2 Cost. e la tutela dei pubblici uffici ex art. 97 Cost. - l’articolo dimostra come il nodo che la Corte costituzionale è chiamata a sciogliere risieda nella natura giuridica dell’istituto sospensivo. Attraverso lo studio degli arresti giurisprudenziali in materia, si aderisce alla tesi per cui la sospensione assumerebbe una mera funzione cautelare. Il lavoro, inoltre, affronta il problema relativo alla durata di diciotto mesi dell’istituto sospensivo, che conduce all’analisi della funzione dell’istituto medesimo, evidenziando l’esigenza di definire la sua durata temporale per evitare che lo stesso assuma i caratteri di una sanzione anticipata. A seguito della recente ordinanza n. 11131/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il lavoro conclude ipotizzando che la Corte costituzionale dichiari inammissibile la questione di legittimità costituzionale per carenza di giurisdizione del Tar Campania Napoli.

Retroattività della sospensione dalla carica di sindaco e problemi di (ir)retroattività: il Caso De Magistris

STEFANIA CECCHINI
2015-01-01

Abstract

Muovendo dall’ordinanza n. 1801/2014 del TAR Campania Napoli, il presente articolo affronta il problema dell’applicazione retroattiva della sospensione dalla carica elettiva ex art. 11 della c.d. legge Severino. Mediante l’analisi dei principi e diritti costituzionali in gioco - il principio di retroattività, del tempus regit actum, il diritto all’elettorato passivo ex artt. 51 e 54 Cost., la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co.2 Cost. e la tutela dei pubblici uffici ex art. 97 Cost. - l’articolo dimostra come il nodo che la Corte costituzionale è chiamata a sciogliere risieda nella natura giuridica dell’istituto sospensivo. Attraverso lo studio degli arresti giurisprudenziali in materia, si aderisce alla tesi per cui la sospensione assumerebbe una mera funzione cautelare. Il lavoro, inoltre, affronta il problema relativo alla durata di diciotto mesi dell’istituto sospensivo, che conduce all’analisi della funzione dell’istituto medesimo, evidenziando l’esigenza di definire la sua durata temporale per evitare che lo stesso assuma i caratteri di una sanzione anticipata. A seguito della recente ordinanza n. 11131/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il lavoro conclude ipotizzando che la Corte costituzionale dichiari inammissibile la questione di legittimità costituzionale per carenza di giurisdizione del Tar Campania Napoli.
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