La nota commenta una pronuncia del Tribunale partenopeo che ha dichiarato l’inefficacia ex art. 44, comma 2°, l. fall., del pagamento effettuato da un’impresa di assicurazioni all’assicurato-fallito, a titolo di riscatto anticipato di una polizza sulla vita stipulata dallo stesso assicurato quando era ancora in bonis. La trattazione si sofferma sul regime di impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. nel contesto della procedura di liquidazione giudiziale, prestando precipua attenzione all’ipotesi in cui la polizza stipulata dall’assicurato-debitore presenti una natura marcatamente finanziaria.

Le oscillazioni della giurisprudenza in ordine alla acquisizione alla massa fallimentare delle somme corrisposte dall’assicuratore all’assicurato-fallito

Corrias Paoloefisio
2024-01-01

Abstract

La nota commenta una pronuncia del Tribunale partenopeo che ha dichiarato l’inefficacia ex art. 44, comma 2°, l. fall., del pagamento effettuato da un’impresa di assicurazioni all’assicurato-fallito, a titolo di riscatto anticipato di una polizza sulla vita stipulata dallo stesso assicurato quando era ancora in bonis. La trattazione si sofferma sul regime di impignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. nel contesto della procedura di liquidazione giudiziale, prestando precipua attenzione all’ipotesi in cui la polizza stipulata dall’assicurato-debitore presenti una natura marcatamente finanziaria.
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